Art. 47.
(Decreti di attuazione).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono fissati:

          a) i criteri, le disposizioni tecniche e procedurali per l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale nella forma ordinaria e in quella semplificata;

          b) le condizioni, i criteri e le disposizioni tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, e successive modificazioni;

          c) i contenuti ed i requisiti tecnici per l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale, da parte del committente;

          d) le forme e le modalità con cui è assicurata adeguata pubblicità al progetto da valutare.